mini rent (1)
  • Il pilastro normativo La legge italiana impone regole ferree per la compravendita immobiliare. La vigente normativa in tema di trasferimenti di edifici stabilisce che, a pena di nullità, in atto vanno indicati gli estremi dei titoli edilizi che hanno autorizzato la costruzione. Questa menzione è l’elemento formale che garantisce la commerciabilità del bene, la cui assenza rende l’atto nullo e privo di effetti giuridici.
  • La deroga storica del 1967 Esiste un’eccezione fondamentale per gli edifici più datati. La legge prevede che, in alternativa agli estremi della licenza edilizia, sia inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notarile. Questa deve attestare l’avvenuta costruzione in data anteriore al 1° settembre 1967. Si tratta di un discrimine storico che semplifica la circolazione di immobili sorti prima della piena regolamentazione urbanistica.
  • Responsabilità e tutele La dichiarazione sull’anteguerra solleva il notaio ma espone il venditore a gravi responsabilità penali e civili in caso di falso. La conformità urbanistica sostanziale resta un requisito imprescindibile: la menzione formale in atto evita la nullità giuridica, ma non sana eventuali abusi edilizi presenti nella struttura.

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