Cosa significa che la clausula risolutiva espressa per il mancato pagamento del canone d’affitto “accorcia” i tempi del rilascio del tuo immobile?
Chiunque possieda un immobile a reddito conosce quell’ansia sottile ogni inizio mese: il controllo sul conto corrente, i giorni che scorrono, l’attesa che si trasforma in silenzio.
Poi, l’amara realtà: il canone non è stato pagato.
In quell’istante comprendi quanto sia fragile il confine tra possedere un bene e averne il reale controllo: le mura sono tue, ma le chiavi restano nelle mani di un altro.
È proprio qui che una clausola spesso considerata una semplice formalità contrattuale può assumere un valore strategico: la clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1456 c.c.
Non è una formula magica che consente al proprietario di cambiare la serratura e riprendersi casa da solo. Ma può cambiare radicalmente il modo in cui viene affrontata la risoluzione del rapporto.
Il principio è semplice:
Se nel contratto le parti hanno stabilito espressamente che il mancato pagamento del canone costituisce causa di risoluzione e il conduttore non paga, il locatore può dichiarare di volersi avvalere della clausola.
A quel punto, il contratto si risolve di diritto.
Ed è qui che emerge la differenza sostanziale rispetto alla normale azione di risoluzione per inadempimento.
Il giudice non deve stabilire se quella morosità sia “abbastanza grave” da giustificare la risoluzione. Questa valutazione è stata preventivamente compiuta dalle parti nel momento in cui hanno sottoscritto la clausola.
Il suo compito sarà verificare i presupposti dell’effetto risolutivo: il canone era dovuto?
È stato effettivamente pagato?
Il mancato pagamento rientra nell’inadempimento previsto dalla clausola?
Il locatore ha dichiarato validamente di volersene avvalere?
Sono fatti normalmente documentabili.
Non siamo quindi davanti a un giudice chiamato a decidere se sciogliere il contratto. Siamo davanti a un giudice chiamato ad accertare se il contratto si sia già sciolto.
Ed è una differenza tutt’altro che teorica.
Anche perché il percorso processuale può essere diverso da quello dello sfratto per morosità tradizionale.
Il locatore che abbia attivato la clausola e agisca per ottenere l’accertamento dell’intervenuta risoluzione non sta chiedendo al giudice di pronunciare per la prima volta la risoluzione del contratto: sostiene che quella risoluzione si sia già verificata per effetto dell’art. 1456 c.c.
Questo incide anche sul problema del cosiddetto termine di grazia.
Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità opera la disciplina speciale prevista dall’art. 55 della legge n. 392/1978.
Ma non si può semplicemente sovrapporre quel meccanismo a un giudizio nel quale il locatore agisce per far accertare l’intervenuta risoluzione del contratto conseguente all’attivazione della clausola risolutiva espressa.
Sono due percorsi giuridici differenti.
Naturalmente, tutto questo non significa che il proprietario possa farsi giustizia da sé. La risoluzione di diritto non equivale alla possibilità di entrare nell’immobile, cambiare la serratura o buttare fuori l’inquilino.
Per ottenere il rilascio coattivo occorre comunque un titolo giudiziale e, se necessario, l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
Ma il punto fondamentale rimane.
La clausola risolutiva espressa non elimina il giudice: elimina la necessità che il giudice decida se quella specifica morosità sia sufficientemente grave da risolvere il contratto.
Quella scelta è stata fatta prima, dalle parti, nel contratto.
Se il canone non viene pagato e l’inadempimento corrisponde esattamente a quello previsto dalla clausola, il locatore dichiara di volersene avvalere e la risoluzione si produce di diritto.
Il giudice verifica i fatti, accerta l’effetto già prodotto e provvede sul rilascio.
Ecco perché, quando si mette a reddito un immobile, il contratto non dovrebbe essere considerato un pezzo di carta da firmare per poter consegnare le chiavi.
È la prima linea di difesa del patrimonio.
Perché trovare un inquilino è relativamente semplice.
Il vero problema è sapere cosa succede quando quell’inquilino smette di pagare.
